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Legislazione

In Italia esistono numerose leggi che tutelano la madre e il neonato, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti.
In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la sua volontà di non riconoscere il neonato alla nascita ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. La futura madre deve essere informata sui suoi diritti e sulle sue possibilità.
Il neonato è riconosciuto dalla nostra legge come “persona” cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto al nome, alla cittadinanza, alla educazione e alla crescita in una famiglia, anche diversa da quella di origine.

I diritti della madre

consentito espressamente dall’art. 30 comma 2° del d.p.r. 3 novembre 2000, contenente il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, il quale stabilisce che il medico o l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto devono fare la dichiarazione di nascita all’ufficiale dello stato civile o al direttore sanitario dell’ospedale “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.

Leggi il testo integrale del Dpr 396/2000: ordinamento dello stato civile
Leggi Sentenza Corte Costituzionale n. 171/1994

nei servizi sociali e negli ospedali, tutto il personale ha l’obbligo di osservare la massima riservatezza rispetto alla madre che “non consente di essere nominata” e di mantenere il segreto all’esterno su tutto ciò che la riguarda.

Il nome della madre e le notizie su di lei sono tutelate per legge dal segreto. Quindi coloro che, per motivi d’ufficio, siano venuti a conoscenza del nome della madre non possono rivelarlo e commettono reato se lo fanno.

Leggi Codice Penale: art. 326 e 622: segreto professionale

un’effettiva conoscenza della disciplina legislativa e il diritto di ottenere assistenza sociale, psicologica e sanitaria prima, durante e dopo il parto qualunque sia la propria scelta in ordine al riconoscimento del bambino.

I diritti del bambino

chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come “persona”, cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.

Leggi Costituzione della Repubblica Italiana: art. 2-3-22-30-31
Leggi Codice Civile: art. 1 e 6 – diritto di cittadinanza e di nome
Leggi Codice Civile: Art. 250 e 254 – riconoscimento

nel caso di non riconoscimento del neonato, l’Ospedale invia immediata comunicazione all’ufficiale di stato civile, che ne impone nome e cognome, e contestualmente al Tribunale per i Minorenni. Quest’ultimo dichiara immediatamente lo stato di adottabilità a meno che i genitori non chiedano del tempo per riconoscere il figlio (massimo 2 mesi) e provvedano comunque a fornirgli assistenza. Dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità il Tribunale per i Minorenni individua, tra le coppie che hanno presentato la disponibilità all’adozione nazionale, quella maggiormente in grado di educare e mantenere il minore, anche in relazione alle particolari caratteristiche di quel bambino. Una volta individuata la coppia il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo del minore alla famiglia per un anno. Durante questo periodo il bambino e la famiglia vengono seguiti dai servizi socio-assistenziali, i quali riferiscono al Tribunale sullo svolgimento dell’affidamento preadottivo ed assicurano il sostegno necessario. Se sorgono difficoltà durante tale periodo il Tribunale può prorogare l’affidamento preadottivo oppure può revocarlo nei casi più gravi. Se l’affidamento preadottivo ha esito positivo, il Tribunale decreta l’adozione e il minore diventa figlio legittimo della famiglia adottiva e ne assume il cognome.

Leggi il testo integrale della Legge 184/1983: disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
Leggi il testo integrale della Legge 149/2001: modifiche alla legge 184/1983 – adozione e affidamento dei minori